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Sez. 5, Sentenza n. 5109 del 13/12/1977 Ud. (dep. 05/05/1978) Rv. 138854 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - VALUTAZIONE OBBIETTIVA - CRITERIO SUBBIETTIVO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138854-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - VALUTAZIONE OBBIETTIVA - CRITERIO SUBBIETTIVO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'aggravante di cui all'art 61 n 7 cod pen (danno patrimoniale di rilevante gravita), la valutazione del danno va compiuta, innanzitutto, in assoluto e cioe con riferimento alla obbiettiva entita della diminuzione patrimoniale arrecata; soltanto quando il primo accertamento si presti a valutazioni relative, la indagine va integrata con l'apprezzamento del danno soggettivamente risentito dalla persona offesa. (Conf mass n 123685).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)