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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16367 del 08/06/2023 (Rv. 668166 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | “Sale and lease back” - Violazione del divieto di patto commissorio - Configurabilità - Congiunta ricorrenza di elementi sintomatici - Necessità - Esclusione - Causa concreta di garanzia - Accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Stato
decisa il 2023-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668166-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE

In tema di "sale and lease back", contratto socialmente tipico, ai fini della violazione del divieto di patto commissorio non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, in quanto assume rilevo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idonei indici rivelatori.

Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)