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Sez. 1, Sentenza n. 662 del 24/03/1961 (Rv. 881994 - 01)

VENDITA - IMMOBILIARE A CORPO - RESTITUZIONE PARZIALE DEL PREZZO - DEBITO DI VALUTA.
Stato
decisa il 1961-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881994-01

VENDITA - IMMOBILIARE A CORPO - RESTITUZIONE PARZIALE DEL PREZZO - DEBITO DI VALUTA.

La norma portata dall'art. 1538 C.C. (che, in tema di vendita di immobili, nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, prevede la possibilità della diminuzione del prezzo solo nel caso che la misura reale sia inferiore di un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto), in sostanza lascia integro il contratto, perché presume che esso sarebbe stato comunque concluso, ma riconosce che una parte del prezzo, sul quale ha potuto esercitare influenza l'errore di misura, non è dovuta e pertanto deve essere restituita. L'obbligazione di restituzione di una parte del prezzo costituisce un debito di valuta, perché questo è già determinato nella sua interezza e deve solo esserne staccata una parte, non già per effetto di una stima ma sulla base di un semplice calcolo aritmetico, cioè dello stesso calcolo che le parti avrebbero potuto fare direttamente al momento della conclusione del contratto, se avessero conosciuto le giuste misure.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)