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Sez. 2, Sentenza n. 3360 del 20/09/1996 Cc. (dep. 03/10/1996) Rv. 206280 - 01

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Mancata conoscenza dell'atto da impugnare per nullità della notificazione - Rimedio esperibile - Restituzione nel termine - Esclusione - Impugnazione tardiva - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206280-01

TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui, per la nullità della notifica, il difensore non abbia avuto notizia della data del dibattimento e, di conseguenza, della sentenza, deve essere proposta non già l'istanza di restituzione nel termine, collegata dalla legge all'impossibilità del compimento dell'atto per caso fortuito o forza maggiore, bensì l'impugnazione tardiva, sorretta dalla prova che il termine per impugnare non è decorso per la nullità della notificazione dell'atto dalla cui data il termine stesso avrebbe dovuto avere decorrenza. Tuttavia, qualora in detta ipotesi venga erroneamente proposta l'istanza di restituzione nel termine, ove questa contenga tutti gli elementi dell'impugnazione tardiva il giudice che la riceve, in applicazione del quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., deve qualificarla come tale e provvedere di conseguenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)