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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22983 del 02/10/2017 (Rv. 645573 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di risoluzione proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Conseguente domanda restitutoria - Divieto di "nova" in appello - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645573-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La deroga al divieto di "nova" in appello, consentita dall'art. 1453, comma 2, c.c., si estende anche alle domande, quale quella restitutoria, consequenziali alla domanda di risoluzione proposta per la prima volta in sede di gravame, purché, tuttavia, quest'ultima sia accolta giacché, in caso contrario, tali domande risultano travolte dal rigetto della domanda risolutoria da cui dipendono.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1453 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)