Sez. 2 - , Ordinanza n. 22983 del 02/10/2017 (Rv. 645573 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di risoluzione proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Conseguente domanda restitutoria - Divieto di "nova" in appello - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
La deroga al divieto di "nova" in appello, consentita dall'art. 1453, comma 2, c.c., si estende anche alle domande, quale quella restitutoria, consequenziali alla domanda di risoluzione proposta per la prima volta in sede di gravame, purché, tuttavia, quest'ultima sia accolta giacché, in caso contrario, tali domande risultano travolte dal rigetto della domanda risolutoria da cui dipendono.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1453 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)