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Sez. 1, Sentenza n. 1326 del 09/06/1982 Cc. (dep. 16/07/1982) Rv. 154854 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - INDICAZIONE DI UN MEZZO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO - PREVALENZA DELLA VOLONTÀ REALE SU QUELLA FORMALE - SCARCERAZIONE - RICHIESTA - RIGETTO - RICORSO PER CASSAZIONE - CONVERSIONE DELL'IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154854-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - INDICAZIONE DI UN MEZZO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO - PREVALENZA DELLA VOLONTÀ REALE SU QUELLA FORMALE - SCARCERAZIONE - RICHIESTA - RIGETTO - RICORSO PER CASSAZIONE - CONVERSIONE DELL'IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nella scelta e nella qualificazione del mezzo di impugnazione proposto dalla parte deve prevalere la volontà reale su quella formale. Pertanto, nel caso in cui l'imputato contro il provvedimento del giudice istruttore sulla scarcerazione sia ricorso per Cassazione, l'impugnazione non va dichiarata inammissibile, ma va interpretata come appello, a meno che l'interessato non abbia espressamente dichiarato di voler proporre il mezzo di impugnazione non consentito. (V. Mass. Nn. 148590, 147484 e giurisprudenza constante sulla prima parte della massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)