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Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Testo in vigore al

Art. 15 Primi adempimenti del Consiglio

1. Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due segretari.

2. Alla elezione del Presidente, dei due Vice presidenti e dei due segretari del Consiglio regionale si proceda con votazioni separate.

3. Ciascun consigliere vota un solo nome.

4. Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti.

5. Ciascun consigliere vota due nomi.

6. I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 16 Assegno del Presidente del Consiglio regionale

1. Al Presidente del Consiglio regionale e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

Art. 17 Indennita' di presenza dei consiglieri regionali

1. Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta e' corrisposta un'indennita' di presenza fissata con legge regionale.

Art. 18 Divieto di attribuzione di talune prerogative e titoli ai consiglieri regionali

1. Ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con legge della regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo.

Art. 19 Adunanze del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto regionale.

2. Puo' essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti del suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei consiglieri in carica.

3. L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui e' pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

4. L'ordine del giorno del Consiglio regionale e comunicato al Commissario del Governo.

5. Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 20 Regolamento per il Consiglio

1. Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 21 Intervento dei consiglieri per la validita' delle deliberazioni

1. Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22 Attribuzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

2. Spetta al Consiglio regionale:

  1. 1° la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonche' dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

  2. 2° l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo;

  3. 3° la deliberazione dei tributi regionali;

  4. 4° l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

  5. 5° l'istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione; 6° l'approvazione dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi;

  6. 7° la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione;

  7. 8° ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.

3. A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione.

Capo II. Il presidente della giunta regionale

Art. 23 Elezione del Presidente della Giunta

1. L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

2. Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

3. E' proclamato presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

4. Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede votatone, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.

5. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale e' proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto il consigliere piu' anziano di eta'.

6. In caso di vacanza dell'ufficio di presidente il Consiglio e' convocato entro 15 giorni per la nomina del successore.

Art. 24 Assegno del Presidente della Giunta regionale

1. Al Presidente della Giunta regionale e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

Art. 25 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 121 della Costituzione e quelle che gli siano attribuite dalle leggi o dallo Statuto regionale. Egli convoca e presiede la Giunta regionale.

2. A lui spetta la firma degli atti della Regione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove davanti alle autorita' giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

4. Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto regionale.

Capo III. La giunta regionale

Art. 26 Composizione della Giunta regionale

1. La Giunta regionale e' composta del Presidente e di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono da otto a dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti e' di quattro.

2. Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

3. La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'art. 34.

4. In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio e' convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o l'integrazione.

Art. 27 Elezione della Giunta regionale

1. Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

3. Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.

4. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

5. Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato piu' voti.

6. A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.

Art. 28 Incompatibilita' dei membri della Giunta regionale

1. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

Art. 29 Assegni degli assessori regionali

1. Agli assessori regionali e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV.

Art. 30 Adunanze della Giunta regionale

1. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.

2. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

Art. 31 Attribuzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione.

2. Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.

3. Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.

4. Predispone il bilancio preventivo, e presenta annualmente il conto consuntivo.

5. Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo Statuto regionale:

  1. 1° storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

  2. 2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 22;

  3. 3° contratti della Regione;

  4. 4° liti attive e passive, salvo, quanto disposto dall'art. 25, rinunzie e transazioni.

Art. 32 Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, sotto la propria responsabilita', nei limiti e nei modi stabiliti dallo Statuto regionale, puo', in caso d'urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio regionale per la ratifica nella sua prima successiva, adunanza. Il Consiglio regionale ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 33 Rendiconto

1. La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attivita'.

2. Puo' essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 34 Revoca del Presidente della Giunta regionale della Giunta regionale o di assessori

1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o piu' assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

2. Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione e' rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purche' sia presente almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.

Art. 35 Sospensione del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di assessori

1. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della liberta' personale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura.