Sez. 2, Sentenza n. 656 del 12/04/1965 (Rv. 311229 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - RINUNCIA IN GENERE - PRESUNZIONE - INAMMISSIBILITA - MANIFESTAZIONI TACITE - APPREZZAMENTO INCENSURABILE.*
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - RINUNCIA IN GENERE - PRESUNZIONE - INAMMISSIBILITA - MANIFESTAZIONI TACITE - APPREZZAMENTO INCENSURABILE.*
La rinuncia non si presume, ma puo essere anche implicita, cioe risultare da tacite manifestazioni di volonta o da Atti o fatti concludenti ed univoci, incompatibili con l'intenzione di conservare il diritto la valutazione se un determinato comportamento equivale a rinuncia e rimessa ai giudici di merito, il cui apprezzamento di fatto non e censurabile in Sede di legittimita quando sia immune da vizi logici e giuridici. (V. 1787/63, 63/63, 650/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)