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Sez. 2, Sentenza n. 656 del 12/04/1965 (Rv. 311229 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - RINUNCIA IN GENERE - PRESUNZIONE - INAMMISSIBILITA - MANIFESTAZIONI TACITE - APPREZZAMENTO INCENSURABILE.*
Stato
decisa il 1965-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311229-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - RINUNCIA IN GENERE - PRESUNZIONE - INAMMISSIBILITA - MANIFESTAZIONI TACITE - APPREZZAMENTO INCENSURABILE.*

La rinuncia non si presume, ma puo essere anche implicita, cioe risultare da tacite manifestazioni di volonta o da Atti o fatti concludenti ed univoci, incompatibili con l'intenzione di conservare il diritto la valutazione se un determinato comportamento equivale a rinuncia e rimessa ai giudici di merito, il cui apprezzamento di fatto non e censurabile in Sede di legittimita quando sia immune da vizi logici e giuridici. (V. 1787/63, 63/63, 650/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)