Sez. 1, Sentenza n. 9354 del 06/09/1995 (Rv. 493908 - 01)
SICILIA - TRIBUTI - POTESTÀ TRIBUTARIA REGIONALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati - Requisito ex art. 9 della legge Regione Sicilia n. 11 del 1954 - Sussistenza - Necessità.
SICILIA - TRIBUTI - POTESTÀ TRIBUTARIA REGIONALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
La disposizione dell'art. 9 della legge della Regione Sicilia 28 aprile 1954, n. 11, la quale richiede, ai fini della esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati (prevista dalla legislazione statale, ma anche dall'art. 5 della citata legge regionale), con riguardo alle costruzioni realizzate in Sicilia la ricorrenza dell'ulteriore requisito della conformità delle opere eseguite agli strumenti urbanistici ed alle prescrizioni della licenza edilizia, prevale sulla legislazione statale, atteso che, in forza del suo Statuto speciale, la Regione siciliana può dettare le disposizioni normative utili ad adattare le proprie leggi alle speciali esigenze del territorio e in particolare a concedere esenzioni tributarie già accolte nella legislazione statale, subordinandone però il godimento a condizioni che tendano a realizzare quelle esigenze.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 28/04/1954 num. 11 art. 5, Legge Reg. Sicilia 28/04/1954 num. 11 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)