Sez. 1, Sentenza n. 1821 del 19/03/1980 (Rv. 405429 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - FONDI RUSTICI - VALUTAZIONE AUTOMATICA - TERRENO COMPRESO NEL TERRITORIO SOGGETTO A PIANO REGOLATORE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - FONDI RUSTICI - VALUTAZIONE AUTOMATICA - TERRENO COMPRESO NEL TERRITORIO SOGGETTO A PIANO REGOLATORE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
In tema di imposte di successione, la legge 20 ottobre 1954 n 1044, ha introdotto il sistema di valutazione automatica (o tabellare) soltanto per i fondi rustici, cioe per quei terreni che, per la loro esclusiva destinazione agricola possono rendere utilizzabili le risultanze catastali fondiarie, incentrate sulla produttivita agricola del fondo, e pertanto non e applicabile ad un terreno compreso nel territorio soggetto a piano regolatore, anche se con destinazione a zona verde, che, se pure con limitata utilizzazione edificatoria (nella specie, secondo il piano regolatore del comune di Milano), e suscettibile di acquisire un valore di mercato diverso dai terreni a destinazione esclusivamente rustica.*
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1954 num. 1044 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)