Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 22 del 1986
Massime (1)
Massima n. 12065
- Locazione di immobili urbani
- Uso diverso dall'abitazione
- Prelazione dei conduttori in caso di vendita
- Ipotesi escluse
- Omissione, nell'ordinanza di rinvio, di ogni motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 42 Cost., in quanto la normativa denunciata, assoggettando il proprietario agli effetti dell'istituto della prelazione in caso di vendita nei confronti di alcuni soltanto (operatori economici, titolari di aziende) tra i conduttori di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, violerebbe l'uniforme garanzia del diritto di proprietà. Le ordinanze di rimessione si limitano, infatti, all'apodittica affermazione della rilevanza della questione "così come proposta", senza alcuna esplicitazione delle relative ragioni, né alcuno specifico riferimento ai possibili effetti, nel giudizio in corso, dell'eventuale caducazione delle norme censurate. - S. nn. 205/1983, 127/1983; O. nn. 9/1985, 140/1983.
Norme impugnate
- art. 38 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 39 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 40 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 41 legge 27 luglio 1978, n. 392
Parametri
- art. 42 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41, legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promossi con due ordinanze emesse il 25 maggio 1984 e il 17 aprile 1984 dal Pretore di Venezia nei procedimenti civili vertenti tra Perulli Gianfranco e De Vito Ignazio ed altra, iscritti al n. 1191 del registro ordinanze 1984 ed al n. 132 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis e 143 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.
punto 1
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse rispettivamente il 17 aprile 1984 (R.O. n. 132/85), nel giudizio di rilascio di un immobile adibito a studio professionale ed il 25 maggio 1984 (R.O. n. 1191/84), in quello successivamente introdotto dal conduttore dello stesso immobile per ottenere l'indennità di cui all'art. 69, comma settimo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), il Pretore di Venezia ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 di tale legge, in riferimento all'art. 42 Cost.;
che il Pretore, pur rilevando che delle medesime norme questa Corte ha già affermato la legittimità, in relazione agli artt. 3 e 35 Cost. (Sentenza 5 maggio 1983, n. 128), ha ritenuto che i dubbi di illegittimità costituzionale potrebbero sussistere in riferimento al diverso parametro indicato e cioè all'art. 42 Cost. in quanto, agli effetti dell'istituto della prelazione, il proprietario è assoggettato non nei confronti di tutti i conduttori di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, ma solo nei confronti di alcuni (operatori economici, titolari di aziende), sebbene gli uni come gli altri possano ricomprendersi in un'unica categoria, individuabile alla stregua dell'esercizio di attività implicanti un contatto diretto con il pubblico e che rimane il tratto qualificante, con conseguente violazione dell'uniforme garanzia del diritto di proprietà, apprestata dall'art. 42 Cost..
punto 2
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali si è eccepita l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza o, comunque, per carente motivazione in punto di rilevanza e se ne è dedotta, subordinatamente, nel merito, l'infondatezza.
punto 3
Considerato che entrambe le ordinanze si limitano all'apodittica affermazione della rilevanza della questione " Così come proposta ", senza alcuna esplicitazione delle relative ragioni, specie con riferimento ai possibili effetti, nel giudizio in corso, dell'eventuale caducazione delle norme censurate;
che la questione stessa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di delibazione e motivazione sulla rilevanza da parte del giudice a quo (cfr. ordd. n. 9/85; n. 140/83; sentt. n. 205/83; n. 127/83), va quindi dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 42 Cost. dal Pretore di Venezia con ordinanze emesse rispettivamente il 17 aprile 1984 (R.O. n. 132/85) ed il 25 maggio 1984 (R.O. n. 1191/84). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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