Sez. 2, Sentenza n. 9635 del 10/09/1999 (Rv. 529812 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Procedimenti possessori - Ordinanze del Tribunale - Emesse su reclamo contro provvedimenti del Pretore che definiscono l'intera procedura, con eliminazione della fissazione della udienza del giudizio di merito - Natura sostanziale di sentenza - Ricorribilità per cassazione - Sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente del collegio, estensore dello stesso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
L'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di reclamo contro il provvedimento con cui il Pretore abbia definito un procedimento possessorio eliminando la data della fissazione dell'udienza del giudizio di merito, e provvedendo sulle spese, ha natura sostanziale di sentenza, in quanto esaurisce il giudizio possessorio. Ne consegue che contro di essa è ammissibile il ricorso ordinario per cassazione. A detta ammissibilità non osta la circostanza che la ordinanza sia stata sottoscritta dal solo presidente del collegio, che ne risulti il relatore - estensore, essendo sufficiente tale sola sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)