Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale
Testo in vigore al
Regolamento
Titolo I. Competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
Art. 1 Art. 1 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 32. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839
1. La Giunta provinciale amministrativa e' investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria, ne' appartengano alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali, relativi alle materie seguenti:
1° Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni fatte a pro delle generalita' degli abitanti dei Comuni o delle loro frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carita' e di beneficenza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle opere di carita' e di beneficenza, delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni sussidiate dal Comune, ai termini degli articoli 132 e 133 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
2° Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative all'esecuzione di opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della Provincia o del Comune, a mente dell'art. 307 del testo unico succitato;
3° Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal sindaco sulle materie di edilita' e di polizia locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge ai Comuni, contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati, nonche' contro l'ordinanza del sottoprefetto che rende esecutoria la nota delle medesime, ai termini di quanto e' disposto nell'art. 153 del testo unico suddetto, modificato dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
4° Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco in materia d'igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che gli sono conferite negli articoli 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
5° Ricorsi in materia di consorzi fra Provincia, Comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della Provincia; e contro i provvedimenti previsti dall'art. 17 del decreto-legge Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 circa i Consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali.
6° Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche, poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;
7° Ricorsi in materia di bonifica di seconda categoria;
8° Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alle opere pubbliche dei Comuni.
Art. 2
IL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 3 Art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. Nelle materie in cui la Giunta provinciale amministrativa non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, essa e' autorizzata a decidere di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.
2. Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.
3. Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacita' di privati individui, salvo che si tratti della capacita' a stare in giudizio.
Art. 4 Art. 1, n. 12, art. 2 n. 2, del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. La Giunta provinciale amministrativa giudica con giurisdizione esclusiva sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto d'impiego prodotti da impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Restano tuttavia ferme le disposizioni vigenti circa i maestri elementari.
2. Pei ricorsi contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi ovvero siasi provveduto alla formazione del loro ruolo di anzianita', la Giunta provinciale amministrativa decide anche in merito.
3. Sono altresi' attribuiti all'esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, che si pronuncia anche in merito:
1° I ricorsi e le opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati, ai termini dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1866, n. 2983, omessa la decisione della deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;
2° I ricorsi contro le iscrizioni nel ruolo della spesa per la somministrazione del chinino agli operai ed ai coloni affetti di febbri palustri, ai termini dell'art. 159 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.
Art. 5 Art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, questa conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.
2. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonche' le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
Art. 6 Art. 3 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
1. Il ricorso in sede contenziosa davanti alla Giunta provinciale non e' piu' ammesso quando, contro l'atto o provvedimento amministrativo, sia stato presentato reclamo in via gerarchica secondo le leggi vigenti.
Titolo II. Del procedimento e della decisione.
Art. 7 Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 18. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. I ricorsi della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse o da un procuratore speciale.
2. Essi debbano essere notificati tanto all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, salvo la possibilita' di rinnovare o integrare la notificazione nei casi di errore che dalla Giunta sia ritenuto scusabile. Non si ammette come equipollente della notificazione se non la prova che l'interessato ha avuto cognizione del provvedimento.
Art. 8 Art. 5 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
1. Il ricorso, con la prova dell'eseguita notificazione e coi documenti giustificativi, deve essere depositato entro dieci giorni dalla notifica, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza.
2. Il segretario e' tenuto a rilasciare il certificato dell'eseguito deposito.
3. Il ricorrente che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio nella citta' dove siede la Giunta provinciale amministrativa, si intendera' averlo eletto presso la segreteria della Giunta.
Art. 9 Art. 6 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
1. Entro quindici giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorita' e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare, nella segreteria della Giunta provinciale, memorie, fare deduzioni sull'ammissibilita' o sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.
Art. 10 Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
1. Nei casi d'urgenza, il presidente della Giunta puo' abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nell'art. 8. Per gravi motivi puo' anche prorogarlo.
2. Nell'uno e nell'altro caso, dovra' essere abbreviato o prorogato, in egual misura, il termine per la presentazione delle memorie di cui nell'articolo precedente.
Art. 11 Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639
1. I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.
2. Tuttavia l'esecuzione dell'atto o del provvedimento puo' essere sospesa, per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla Giunta provinciale, sopra istanza del ricorrente.
Art. 12 Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639; Art. 63. del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2215
1. Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti, il ricorrente deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al presidente della Giunta per la designazione del giorno della discussione del ricorso.
2. Il decreto del presidente deve essere notificato all'autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato ed alle parti, dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l'udienza. Questo termine puo' essere, per gravi motivi, abbreviato dal presidente.
3. La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della tassa indicata all'art. 23. In caso d'inadempimento a tale prescrizione, la Giunta ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza con ordinanza esente da bollo.