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Sez. 2, Sentenza n. 1395 del 14/05/1971 (Rv. 351657 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - SOGGETTI ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - SOGGETTI ADERENTI ALLA REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA - ADESIONE IMPLICITA SUL CONTRATTO INDIVIDUALE - SUFFICIENZA - DIRIGENTE INDUSTRIALE - MANCATA ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE STIPULANTE - CONTRATTO COLLETTIVO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI 24 LUGLIO 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RICEZIONE IMPLICITA NEL CONTRATTO INDIVIDUALE.*
Stato
decisa il 1971-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351657-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - SOGGETTI ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - SOGGETTI ADERENTI ALLA REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA - ADESIONE IMPLICITA SUL CONTRATTO INDIVIDUALE - SUFFICIENZA - DIRIGENTE INDUSTRIALE - MANCATA ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE STIPULANTE - CONTRATTO COLLETTIVO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI 24 LUGLIO 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RICEZIONE IMPLICITA NEL CONTRATTO INDIVIDUALE.*

I contratti collettivi stipulati successivamente alla soppressione dell'ordinamento corporativo hanno natura meramente negoziale e trovano pertanto applicazione nei confronti dei soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che ai contratti medesimi abbiano fatto adesione nella regolamentazione di un rapporto di lavoro in base ad un contratto individualè non si richiede che detta adesione sia espressa, potendo essere contenuta per implicito nella predetta regolamentazione del rapporto di lavoro. Pertanto, anche in difetto di iscrizione del prestatore di lavoro alla federazione dei dirigenti industriali e di riconoscimento formale della qualifica di dirigente da parte di una azienda associata ad organizzazioni aderenti alla Confederazione generale dell'industria italiana, e egualmente applicabile il contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali 24 luglio 1961, perche convenzionalmente recepito dalle parti, quando il prestatore di lavoro sia stato assunto quale dirigente tecnico, con i relativi poteri, retribuito come tale, ed abbia svolto attivita corrispondente alla qualifica. (V 2472'69, mass n 341998).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 24/07/1961

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)