diritto.io

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 7 Autorità competenti

1.

Entro il 15 luglio 2010 gli Stati membri designano per ogni regione o sottoregione marina interessata l’autorità o le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva nelle loro acque marine.

Entro il 15 gennaio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell’allegato II.

Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione l’elenco delle loro autorità competenti per quanto riguarda gli organismi internazionali di cui sono parti e che sono pertinenti per l’attuazione della presente direttiva.

Anche gli Stati membri il cui territorio è situato nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina designano l’autorità o le autorità competenti per la cooperazione e il coordinamento di cui all’articolo 6.

2. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

Capo II. Strategie per l’ambiente marino: preparazione

Art. 8 Valutazione

1. Per ciascuna regione o sottoregione marina, gli Stati membri procedono a una valutazione iniziale delle loro acque marine che tiene conto dei dati esistenti, ove disponibili, e contiene:

  1. a) un’analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque, realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati alla tabella 1 dell’allegato III e comprendente le caratteristiche fisico-chimiche, i tipi di habitat, le caratteristiche biologiche e l’idromorfologia;

  2. b) un’analisi delle pressioni e degli impatti principali, compresi quelli derivanti dalle attività umane, sullo stato ecologico delle acque, che:

    1. i) sia realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 2 dell’allegato III e comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni nonché le tendenze ravvisabili;

    2. ii) comprenda gli effetti cumulativi e sinergici principali; e

    3. iii) tenga conto delle valutazioni pertinenti che sono state effettuate in virtù della vigente legislazione comunitaria;

  3. c) un’analisi degli aspetti socio-economici dell’utilizzo delle dette acque e del costo del degrado dell’ambiente marino.

2. Le analisi di cui al paragrafo 1 tengono conto di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nell’ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni della vigente legislazione comunitaria, in particolare della direttiva 2000/60/CE. Esse tengono altresì conto di altre valutazioni pertinenti, tra cui quelle condotte congiuntamente nel contesto delle convenzioni marittime regionali, o le utilizzano come base per ottenere una valutazione globale dello stato dell’ambiente marino.

3. Gli Stati membri preparano la valutazione di cui al paragrafo 1 sforzandosi, mediante il coordinamento stabilito in virtù degli articoli 5 e 6, di garantire che:

  1. a) i metodi di valutazione siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina;

  2. b) siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontalieri.

Art. 9 Definizione di buono stato ecologico

1.

Sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all’allegato I.

Gli Stati membri tengono conto degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 1 dell’allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico-chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell’idromorfologia.

Gli Stati membri tengono inoltre conto di pressioni o impatti di attività dell’uomo in ciascuna regione o sottoregione marina, tenendo presente gli elenchi indicativi di cui alla tabella 2 dell’allegato III.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data in cui quest’ultima è stata stabilita.

3. I criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono definiti, sulla base degli allegati I e III, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, entro il 15 luglio 2010, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Prima di proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali.

Art. 10 Definizione di traguardi ambientali

1.

Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina, una serie esaustiva di traguardi ambientali con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell’ambiente marino, tenendo conto degli elenchi indicativi di pressioni e impatti che figurano alla tabella 2 dell’allegato III e delle caratteristiche che figurano nell’allegato IV.

Nello stabilire i suddetti traguardi e indicatori gli Stati membri tengono conto del fatto che continuano ad essere applicabili alle acque in questione i pertinenti traguardi ambientali esistenti definiti a livello nazionale, comunitario o internazionale, garantendo che tali traguardi siano reciprocamente compatibili e che, per quanto possibile, si tenga anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i traguardi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.

Art. 11 Programmi di monitoraggio

1.

Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano ed attuano, sulla scorta degli elenchi indicativi di elementi che figurano nell’allegato III e dell’elenco di cui all’allegato V, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle loro acque marine, in funzione degli traguardi ambientali definiti ai sensi dell’articolo 10.

I programmi di monitoraggio sono compatibili all’interno delle regioni o sottoregioni marine e fondati sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla legislazione comunitaria, comprese le direttive Habitat e Uccelli selvatici, o da accordi internazionali e sono compatibili con le stesse.

2. Gli Stati membri che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina stabiliscono programmi di monitoraggio conformemente al paragrafo 1 e, ai fini della coerenza e del coordinamento, si adoperano per assicurare che:

  1. a) i metodi di monitoraggio siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina al fine di agevolare la comparabilità dei risultati del monitoraggio;

  2. b) siano presi in considerazione gli impatti transfrontalieri significativi e le caratteristiche transfrontaliere significative.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio entro tre mesi dalla loro elaborazione.

4. Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Art. 12 Comunicazioni e valutazione della Commissione

Sulla base di tutte le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad ogni regione o sottoregione marina la Commissione valuta, per ciascuno Stato membro, se gli elementi comunicati costituiscano un quadro conforme ai requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei quadri stabiliti nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell’insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, gli elementi comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

Capo III. Strategie per l’ambiente marino: programmi di misure

Art. 13 Programmi di misure

1.

Gli Stati membri identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1.

Tali misure sono elaborate sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, in funzione dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, e tenendo conto dei tipi di misure elencati nell’allegato VI.

2. Gli Stati membri integrano le misure elaborate ai sensi del paragrafo 1 in un programma di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane21, dalla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione22, e dalla normativa prossima ventura relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, o da accordi internazionali.

3.

Nell’elaborare i programmi di misure ai sensi del paragrafo 2 gli Stati membri tengono in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile e segnatamente gli impatti socioeconomici delle misure proposte. Per aiutare l’autorità o le autorità competenti di cui all’articolo 7 a perseguire i loro obiettivi in modo integrato, gli Stati membri possono identificare o predisporre quadri a livello amministrativo per trarre vantaggio da tale interazione.

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porle in essere, procedono a un’analisi di impatto che comprenda una valutazione del rapporto costi/benefici.

4. I programmi di misure istituiti a norma del presente articolo comprendono misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli selvatici e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

5. Qualora ritengano che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale sia suscettibile di avere un impatto significativo sull’ambiente marino, in particolare nelle zone indicate al paragrafo 4, gli Stati membri si rivolgono, individualmente o congiuntamente, all’autorità competente o all’organizzazione internazionale interessata al fine di esaminare ed eventualmente adottare le misure che potrebbero essere necessarie per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in modo da consentire il mantenimento o, laddove opportuno, il ripristino dell’integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

6. Al più tardi entro il 2013 gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni utili, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulle zone di cui ai paragrafi 4 e 5.

7. Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1.

8. Gli Stati membri valutano l’incidenza dei loro programmi di misure sulle acque situate al di là delle loro acque marine al fine di minimizzare il rischio di danni e, se possibile, generare un impatto positivo su tali acque.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati i loro programmi di misure entro tre mesi dalla loro definizione.

10. Fatto salvo l’articolo 16, gli Stati membri provvedono affinché i programmi siano resi operativi entro un anno dalla loro definizione.

Art. 14 Eccezioni

1.

Uno Stato membro può individuare dei casi all’interno delle sue acque marine in cui, per una qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o, per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste:

  1. a) azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato;

  2. b) cause naturali;

  3. c) forza maggiore;

  4. d) modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull’ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;

  5. e) condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti.

Lo Stato membro interessato individua chiaramente tali casi nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione una giustificazione a sostegno della sua affermazione. Nell’individuare tali casi lo Stato membro prende in considerazione le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

Lo Stato membro interessato, tuttavia, adotta opportune misure ad hoc volte a continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedire l’ulteriore degrado dello stato delle acque marine interessate per le ragioni di cui alle lettere b), c) o d) ed attenuare l’impatto negativo a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

2. Nelle circostanze contemplate al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri si assicurano che le modifiche o le alterazioni non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

3. Le misure ad hoc di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono integrate, nella misura del possibile, nei programmi di misure.

4.

Gli Stati membri sviluppano ed elaborano tutti gli elementi delle strategie per l’ambiente marino di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ma non sono tenuti, ad eccezione della valutazione iniziale descritta all’articolo 8, a prendere iniziative specifiche laddove non vi sia un rischio significativo per l’ambiente marino, o laddove l’azione comporti costi sproporzionati, tenuto conto dei rischi per l’ambiente marino, e purché non si verifichi un ulteriore deterioramento.

Qualora, per una qualsiasi delle ragioni summenzionate, uno Stato membro non prenda alcuna iniziativa, fornisce alla Commissione la necessaria giustificazione a sostegno della sua decisione, evitando di compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico.

Art. 15 Raccomandazioni per un’azione comunitaria

1.

Qualora uno Stato membro identifichi un problema che incide sullo stato ecologico delle proprie acque marine ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale, o che è connesso a un’altra politica comunitaria o accordo internazionale, esso ne informa conseguentemente la Commissione, trasmettendo una giustificazione a sostegno della sua posizione.

La Commissione fornisce una risposta entro sei mesi.

2. Qualora sia necessaria l’azione delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri presentano le opportune raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alle misure relative ai problemi di cui al paragrafo 1. Salvo diversa disposizione della pertinente normativa comunitaria, la Commissione risponde a tali raccomandazioni entro sei mesi e, se del caso, riprende tali raccomandazioni nelle pertinenti proposte presentate al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 16 Comunicazioni e valutazione della Commissione

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, la Commissione valuta per ciascuno Stato membro se i programmi di misure comunicati costituiscono un quadro idoneo a soddisfare i requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei programmi di misure nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell’insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, i programmi di misure comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

Capo IV. Aggiornamento, relazioni e informazione del pubblico

Art. 17 Aggiornamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le strategie per l’ambiente marino siano aggiornate per ciascuna delle regioni o sottoregioni marine considerate.

2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri riesaminano, in modo coordinato come specificato nell’articolo 5, ogni sei anni successivamente all’elaborazione iniziale, i seguenti elementi delle loro strategie per l’ambiente marino:

  1. a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1;

  2. b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;

  3. c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1;

  4. d) i programmi di misure definiti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

3. I dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui al paragrafo 2 sono inviati alla Commissione, alle convenzioni marittime regionali e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2.

4. Gli articoli 12 e 16 si applicano per analogia al presente articolo.

Art. 18 Relazioni intermedie

Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione intermedia che illustri i progressi realizzati nell’attuazione di tale programma.

Art. 19 Consultazione e informazione del pubblico

1. In conformità della normativa comunitaria vigente in materia, gli Stati membri provvedono affinché a tutti i soggetti interessati sia offerta la tempestiva ed effettiva possibilità di partecipare all’attuazione della presente direttiva, associando, ove possibile, gli organi o le strutture di gestione esistenti, compresi le convenzioni marittime regionali, i comitati consultivi scientifici e i consigli consultivi regionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per l’ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:

  1. a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1;

  2. b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;

  3. c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1;

  4. d) i programmi di misure definiti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

3.

Per quanto riguarda l’accesso all’informazione ambientale, si applica la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale23.

Conformemente alla direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni in relazione alla presente direttiva, in particolare l’esame dello stato dell’ambiente marino nella Comunità, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), diritti di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e informazioni, risultanti dalle valutazioni iniziali svolte ai sensi dell’articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell’articolo 11.

Entro sei mesi dal ricevimento dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale svolta ai sensi dell’articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell’articolo 11, tali dati ed informazioni sono messi anche a disposizione dell’Agenzia europea dell’ambiente, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni.

Art. 20 Relazioni della Commissione

1.

La Commissione pubblica una prima relazione di valutazione sull’attuazione della presente direttiva entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non oltre il 2019.

Successivamente la Commissione pubblica ulteriori relazioni ogni sei anni. Essa trasmette le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.

Entro il 15 luglio 2012 la Commissione pubblica una relazione che valuta il contributo della presente direttiva all’adempimento degli obblighi e degli impegni nonché all’attuazione delle iniziative esistenti degli Stati membri o della Comunità, a livello comunitario o internazionale, in tema di protezione ambientale nelle acque marine.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi:

  1. a) un esame dei progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva;

  2. b) un esame dello stato dell’ambiente marino nella Comunità, effettuato in coordinamento con l’Agenzia europea dell’ambiente e con le pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali per l’ambiente marino e la pesca;

  3. c) un’analisi delle strategie per l’ambiente marino, accompagnata da suggerimenti per migliorare tali strategie;

  4. d) una sintesi delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 16 e delle valutazioni effettuate dalla Commissione in conformità dell’articolo 16 sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 15;

  5. e) una sintesi delle risposte a ciascuna delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 18;

  6. f) una sintesi delle risposte alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su precedenti strategie per l’ambiente marino;

  7. g) una sintesi del contributo di altre pertinenti politiche comunitarie al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

Art. 21 Relazione sui progressi realizzati nelle zone protette

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri entro il 2013, la Commissione riferisce, entro il 2014, sui progressi realizzati nella messa a punto di zone marine protette, tenendo conto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario applicabile e dagli impegni internazionali della Comunità e degli Stati membri.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 22 Finanziamento comunitario

1. Dato il carattere prioritario che riveste l’instaurazione delle strategie per l’ambiente marino, l’attuazione della presente direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti in base alle modalità e alle condizioni applicabili.

2. I programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall’Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti.

Art. 23 Riesame della presente direttiva

Entro il 15 luglio 2023 la Commissione riesamina la presente direttiva e propone le modifiche eventualmente necessarie.

Capo V. Disposizioni finali

Art. 24 Adeguamenti tecnici

1. Gli allegati III, IV e V possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all’articolo 25, paragrafo 3, tenendo conto dei termini per il riesame e l’aggiornamento delle strategie per l’ambiente marino stabiliti all’articolo 17, paragrafo 2.

2. Secondo la procedura di regolamentazione prevista all’articolo 25, paragrafo 2,

  1. a) possono essere adottate norme metodologiche per l’applicazione degli allegati I, III, IV e V;

  2. b) possono essere adottati formati tecnici ai fini della trasmissione e dell’elaborazione dei dati, compresi dati statistici e cartografici.

Art. 25 Comitato di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Art. 26 Attuazione

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.

Gli Stati membri privi di acque marine mettono in vigore solo le disposizioni necessarie ad assicurare la conformità al disposto degli articoli 6 e 7.

Qualora dette disposizioni siano già in vigore nella legislazione nazionale, gli Stati membri in questione comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.