Sez. 6, Sentenza n. 8148 del 26/03/1992 Ud. (dep. 22/07/1992) Rv. 191402 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - In genere | Pena accessoria prevista dall'art. 317 bis cod. proc. pen. - Applicabilità anche con riferimento al delitto di tentata concussione - Ragioni.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - In genere
La pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dall'art. 317 bis cod. pen. per il delitto di peculato e per quello di concussione, trova applicazione anche per il delitto di tentata concussione. Infatti, pur costituendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, non può ritenersi che in ogni caso, quando la legge si limita a fare riferimento alla ipotesi tipica, debba ritenersi esclusa quella tentata, dovendosi invece avere riguardo alla materia cui la legge si riferisce ed alla sua "ratio" onde stabilire se sia compresa o meno l'ipotesi del tentativo. Nel caso della pena accessoria specificamente prevista dall'art. 317 bis cod. pen., costituente una eccezione rispetto alla regola generale dovuta al particolare rigore con cui il legislatore ha considerato e sanzionato i delitti commessi dal pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, non sarebbe logico escludere dalla suddetta sanzione accessoria le ipotesi caratterizzate dal solo tentativo che, ancorché meritevoli di una pena principale meno grave, per il generale principio posto dall'art. 56 cod. pen., comunque - per ovvie ragioni di opportunità - postulano l'interdizione dai pubblici uffici del colpevole.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 317 bis PENDENTE, Legge 26/04/1990 num. 86 art. 4, Legge 26/04/1990 num. 86 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)