Sez. 2, Sentenza n. 12551 del 25/11/1992 (Rv. 479703 - 01)
Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per destinazione del padre di famiglia | Presupposto - Divisione del fondo fra più proprietari - Preesistenza delle opere permanenti destinate all'esercizio della servitù - Necessità.
Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione non negoziale - Per destinazione del padre di famiglia
La costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio predisposte dall'unico proprietario preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari. Deve escludersi pertanto l'anzidetta costituzione quando risulti che le opere assuntivamente destinate all'esercizio della servitù siano state realizzate dopo che il fondo, inizialmente unico, è stato diviso tra più proprietari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)