Sez. 3, Sentenza n. 15020 del 21/11/2000 (Rv. 541957 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Idoneità a spostare la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Rilevanza sulla determinazione della competenza del giudice che ha emesso il decreto.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
La continenza di cause, se non è idonea a spostare la competenza funzionale ed inderogabile a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo, spettante all'ufficio d'appartenenza del giudice che ha emesso il decreto, è infatti rilevante per la determinazione della competenza di quest'ultimo giudice nel senso che, qualora la causa, per la quale sia stata emanata ingiunzione, sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria competente per entrambi i giudizi, il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunziato il decreto e, conseguentemente, la nullità dello stesso (nel caso di specie la S.C. ha cassato il provvedimento di sospensione adottato a norma dell'art. 295 cod.proc.civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)