Sez. 4, Sentenza n. 26394 del 20/05/2009 Ud. (dep. 25/06/2009) Rv. 244509 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA | Restringimento della carreggiata per lavori in corso - Mancata adozione dei dispositivi previsti dal Reg. C.d.s per la sicurezza della circolazione - Velocità tenuta dalla persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA
In tema di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulle circolazione stradale, in caso di incidente originato dall'assenza delle misure di sicurezza stradale, previste dagli artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente. (Nella specie, la Corte ha stabilito che, pur in presenza di segnaletica verticale, la mancata installazione in prossimità del cantiere dei coni e dei delineatori flessibili, previsti dall'art. 31, comma quinto del regolamento cit., aveva impedito al conducente di rendersi conto della presenza del restringimento della carreggiata e di adeguare la velocità allo stato dei luoghi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Strada Nuovo art. 21, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)