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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale

1. Se uno degli sposi, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.

Art. 111 Celebrazione per procura

1. I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

2. La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi quando uno degli sposi risiede fuori del Regno e concorrono gravi motivi, da valutarsi dal procuratore generale presso la corte di appello nella cui circoscrizione l'altro sposo risiede.

3. La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

4. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

5. Il matrimonio non puo' piu' essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura fu rilasciata.

6. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

Art. 112 Rifiuto della celebrazione

1. L'ufficiale dello stato civile non puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

2. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.

3. Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile

1. Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualita' di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualita'.

Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

1. Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile e' il presidente del Senato.

2. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale puo' anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.

Sezione V. Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nel Regno

Art. 115 Matrimonio del cittadino all'estero

1. Il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

2. La pubblicazione deve anche farsi nel Regno a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nel Regno, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio.

Art. 116 Matrimonio dello straniero nel Regno

1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio.

2. Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.

3. Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

Sezione VI. Della nullita' del matrimonio

Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88

1. Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88 puo' essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

2. Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo' essere impugnato finche' dura l'assenza.

3. Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87, il matrimonio non puo' essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.

4. La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'art. 68.

Art. 118 Difetto di eta'

1. Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non e' pervenuta all'eta' fissata nel primo comma dell'art. 84, non puo' essere impugnato quando e' trascorso un mese dal raggiungimento di tale eta'.

2. Non puo' neppure essere impugnato per difetto di eta' della moglie, quando la moglie e' rimasta incinta.

Art. 119 Interdizione

1. Il matrimonio di chi e' stato interdetto per infermita' di mente puo' essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero, se, al tempo del matrimonio, vi era gia' sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione fu pronunziata posteriormente, ma l'infermita' esisteva al tempo del matrimonio. Puo' essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

2. L'azione non puo' essere proposta, se dopo revocata l'interdizione vi e' stata coabitazione per un mese.

Art. 120 Infermita' di mente

1. Il matrimonio puo' essere impugnato da quello degli sposi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace d'intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

2. L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha ricuperato la pienezza delle facolta' mentali.

Art. 121 Mancanza di assenso

1. Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'art. 90 puo' essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

2. L'azione non puo' essere proposta quando il matrimonio e' stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto matrimonio.

3. Parimenti l'azione non puo' essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando e' trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore eta'.

Art. 122 Violenza ed errore

1. Il matrimonio puo' essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso e' stato estorto con violenza o e' escluso per effetto di errore.

2. L'errore sulle qualita' dell'altro coniuge non e' causa di nullita' del matrimonio se non quando si risolve in errore sull'identita' della persona.

3. L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha riacquistato la sua piena liberta' o conosciuto l'errore.

Art. 123 Impotenza

1. L'impotenza perpetua, cosi' assoluta come relativa, quando e' anteriore al matrimonio, puo' essere proposta come causa di nullita' dall'uno e dall'altro coniuge.

2. L'impotenza di generare puo' essere proposta come causa di nullita' del matrimonio solo se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione. L'azione spetta all'altro coniuge, purche' non abbia avuto conoscenza di questo difetto prima del matrimonio, e non puo' essere proposta trascorsi tre mesi da quando egli ne abbia avuto conoscenza.

Art. 124 Vincolo di precedente matrimonio

1. Il coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

Art. 125 Azione del pubblico ministero

1. L'azione di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

1. Quando e' proposta domanda di nullita' del matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Art. 127 Intrasmissibilita' dell'azione

1. L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e' gia' pendente alla morte dell'attore.

Art. 128 Matrimonio putativo

1. Il matrimonio dichiarato nullo, quando e' stato contratto in buona fede, ha rispetto ai coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita', gli effetti del matrimonio valido.

2. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonche' rispetto ai figli nati prima dal matrimonio che sono stati riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullita'.

3. Se uno solo dei coniugi e' stato in buona fede, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

4. Se entrambi i genitori sono stati in mala fede, i figli nati o concepiti durante il matrimonio hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento e' consentito.

Art. 129 Effetti del matrimonio annullato per violenza

1. Nel caso in cui il consenso del coniuge e' stato estorto con violenza, gli effetti indicati nell'articolo precedente valgono rispetto al coniuge che ha subito la violenza e ai figli; valgono anche rispetto all'altro coniuge, se concorrono le condizioni previste dall'articolo precedente.

Sezione VII. Delle prove della celebrazione del matrimonio

Art. 130 Atto di celebrazione del matrimonio

1. Nessuno puo' reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

2. Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.