Sez. 2, Sentenza n. 18147 del 16/09/2015 (Rv. 636733 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Ricostituzione di sentenza di primo grado smarrita - Applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p. - Comunicazione al contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE
In materia di ricostituzione degli atti, il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 113 c.p.p., applicabile analogicamente al processo civile per l'assenza di una specifica disciplina, ha natura amministrativa e non decisoria in quanto diretto a riprodurre, nella sua materialità, il provvedimento mancante secondo il "decisum" dell'atto stesso, senza realizzare una statuizione sostitutiva di quella originaria, sicché, atteso il carattere officioso del procedimento, non è necessaria per la ricostituzione dell'atto (nella specie, una sentenza andata smarrita) la preventiva instaurazione di un contraddittorio tra le parti, e ciò tanto più ove una di esse sia contumace atteso il carattere tassativo delle ipotesi di notifica di cui all'art. 292 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)