Sez. 1, Sentenza n. 914 del 04/04/1970 (Rv. 346329 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA - EFFICACIA - NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESCLUSIONE - LIMITI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA DA PARTE DI UN TERZO - RESPONSABILITA DEL TERZO - NON CONFIGURABILITA - LIMITI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA - EFFICACIA - NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESCLUSIONE - LIMITI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA DA PARTE DI UN TERZO - RESPONSABILITA DEL TERZO - NON CONFIGURABILITA - LIMITI.*
Il contratto di esclusiva con cui, a sensi dell'art 1743 cod civ, un'impresa industriale riserva ad un suo concessionario o agente la facolta di vendita dei prodotti in una data zona, impegnandosi nei suoi confronti a non valersi di altri per la vendita dei medesimi prodotti nella zona stessa, e efficacia solo fra le parti contraenti e non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, a termini dell'art 1372 cod civ. pertanto, il terzo che non rispetti l'esclusiva concessa a un'impresa commerciale con un contratto al quale e estraneo non incorre in responsabilita, salvo ch'egli si avvalga di mezzi non conformi alla correttezza professionale, nel qual caso puo ricorrere l'ipotesi di concorrenza sleale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)