Sez. 2, Ordinanza n. 1519 del 11/11/1974 Cc. (dep. 15/02/1975) Rv. 129289 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
Avverso le sentenze istruttorie di proscioglimento non e ammissibile alcuna impugnazione della parte civile ad eccezione del caso preveduto nell'art 382 cod proc pen, e cio anche a seguito delle sentenze n 1 del 1970 e n 29 del 1972 della Corte costituzionale. Invero, il motivo e da ricercare nel fatto che le sentenze istruttorie non importano alcuna preclusione, essendo questa riferita alle sole sentenze pronunciate in seguito a dibattimento, e quindi il giudice civile, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento, ben puo affermare i fatti negati dal giudice penale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)