Sez. 4, Sentenza n. 15895 del 12/07/1978 Ud. (dep. 16/12/1978) Rv. 140613 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - COLPA - IN GENERE - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - ESCLUSIONE DI CASO FORTUITO - ONERE DELLA PROVA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - COLPA - IN GENERE - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - ESCLUSIONE DI CASO FORTUITO - ONERE DELLA PROVA.*
L'improvviso malore, che colpisca chi guidi un autoveicolo sopprimendone la capacita di intendere e di volere, va ricondotto sotto il profilo della imputabilita e non sotto quello della esimente del caso fortuito. Pertanto l'Onere della prova non costituisce carico per l'imputato. (fattispecie in tema di reato colposo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)