Sez. 1, Sentenza n. 2679 del 11/08/1972 (Rv. 360280 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - AMMINISTRATORE DELL'ECA - PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI ALL'ECA - INELEGGIBILITA - AVVENUTA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - AMMINISTRATORE DELL'ECA - PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI ALL'ECA - INELEGGIBILITA - AVVENUTA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI - IRRILEVANZA.*
L'amministratore dell' ente comunale di assistenza (ECA) che abbia presentato le dimissioni allo stesso ente, anziche all'organo del comune che ha proceduto alla nomina, e ineleggibile alla carica di consigliere comunale, essendo prive di effetto, a norma dell'art 10 della legge comunale e provinciale (RD 3 marzo 1934, n 383) le dimissioni presentate ad autorita incompetente. A tal fine e irrilevante che sia gia stato pubblicato il decreto di convocazione dei comizi elettorali, soccorrendo l'istituto della prorogatio, in virtu del quale vi e persistenza dell'organo, senza soluzione di continuita, nell'intervallo di tempo necessario alla sostituzione delle persone fisiche che lo compongono sia pure con poteri attenuati nel loro contenuto, secondo la misura di quella che suole denominarsi ordinaria amministrazione. (Conf 2405'62).*
Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)