Sez. 6, Sentenza n. 966 del 17/03/1998 Cc. (dep. 15/04/1998) Rv. 211949 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Provvedimento con il quale il g.i.p. ordina la trasmissione degli atti al p.m. perché provveda alla completa identificazione della persona dell'indagato - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, ricevuta una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, invece di provvedere sulla richiesta, restituisca gli atti al pubblico ministero perché provveda all'identificazione della persona sottoposta ad indagini e alla relativa iscrizione nel registro degli indagati. Quando infatti le indagini avviate rendono evidente l'insussistenza del fatto di reato il pubblico ministero, per l'applicazione del generale criterio di economia processuale, non è tenuto a proseguirle fino alla superflua identificazione del soggetto cui il fatto può essere riferito, ma può legittimamente richiedere subito l'archiviazione degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)