Sez. 5 - , Sentenza n. 7437 del 15/10/2020 Ud. (dep. 25/02/2021) Rv. 280550 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per dissipazione – Regola del cd. “business judgement rule” - Parametro di valutazione della responsabilità degli amministratori – Applicabilità nel giudizio penale – Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione, non può trovare applicazione la regola del cd. "business judgement rule" - criterio di valutazione della responsabilità civile degli amministratori della società nei confronti dell'ente, di derivazione anglosassone, secondo cui si presume che questi agiscano su base informata, in buona fede e nell'interesse della società, con esonero da responsabilità del "board of directors", purché abbia assunto decisioni corrette secondo una serie di indici di diligenza - non potendo il giudice penale sindacare, alla luce degli eventuali risultati negativi, le scelte discrezionali, pur irragionevoli, di gestione dell'impresa, fondate su ragioni di carattere tecnico, economico e/o finanziario, naturalmente produttive di rischio per il suo patrimonio, quanto, invece, la prospettazione delle conseguenze della soluzione adottata, del tutto macroscopica ed abnorme, ossia manifestamente configgente ed incoerente, secondo un giudizio "ex ante" in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell'azienda e delle specifiche condizioni economiche sussistenti, con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)