Sez. L, Sentenza n. 1023 del 03/02/1988 (Rv. 457327 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - DISCIPLINA - COMPENSO PER FERIE ED ALTRE COMPETENZE INDIRETTE - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONE BASE - CALCOLO - CRITERI - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO - DISCIPLINA - COMPENSO PER FERIE ED ALTRE COMPETENZE INDIRETTE - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONE BASE - CALCOLO - CRITERI - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI.*
In tema di rapporto di lavoro nautico, rispetto al quale le norme del codice civile possono trovare applicazione, secondo il disposto dell'art. 1 cod. nav., solo quando il diritto della navigazione (che costituisce una legislazione speciale con proprie regole ispirate anche ad interessi pubblici) non contenga apposite Disposizioni né altre applicabili per analogia, la Determinazione delle componenti della retribuzione da prendere a base del calcolo del compenso per ferie ed altre competenze indirette deve essere compiuta alla stregua della specifica disciplina dettata dai contratti collettivi (i quali sono compresi tra le fonti indicate dal citato art. 1) e non alla stregua della normativa del codice civile, restando esclusa - anche ai fini della verifica della osservanza del precetto del primo comma dell'art. 36 cost. - la possibilità di commistione fra criteri risultanti da detta normativa e quelli stabiliti dalla disciplina convenzionale. (Conf 7572/87, mass n 455518).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)