Sez. 2, Sentenza n. 3308 del 14/10/1969 (Rv. 343353 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - LIMITI DEL POTERE DEL GIUDICE - COMPENSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - LIMITI DEL POTERE DEL GIUDICE - COMPENSAZIONE.*
L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, impedisce che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ma al di fuori di questa ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che e libero tanto di compensarle in tutto e in parte quanto di condannare alla totalita delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente. (Conf 2821'68, mass n 335485).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)