Sez. 1 - , Sentenza n. 22277 del 02/07/2020 Ud. (dep. 24/07/2020) Rv. 279438 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Reiterazione del beneficio - Precedenti condanne a pena sospesa per fatti non più costituenti reato - Revoca - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'"abolitio criminis" fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in cui l'ammontare delle ritenute e dell'IVA non versate era inferiore alle soglie di punibilità rideterminate con d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)