Sez. 1, Sentenza n. 8918 del 29/08/1990 (Rv. 469117 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON ASSIMILABILE AI REDDITI DI IMPRESE - ASSOGGETTAMENTO AL TRIBUTO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - EFFETTI SUI RAPPORTI ESAURITI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON ASSIMILABILE AI REDDITI DI IMPRESE - ASSOGGETTAMENTO AL TRIBUTO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - EFFETTI SUI RAPPORTI ESAURITI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d'impresa, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980, mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui sia intervenuto un giudicato, od un atto amministrativo definitivo, o comunque siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza dell'imposta. L'invocabilità di detta sentenza, pertanto, deve essere esclusa, in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva, per mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e, in caso di versamento diretto (autotassazione), quando non sia stata presentata domanda di rimborso all'intendente di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento, fissato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. (Conf 2786/89, massima n 463040).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)