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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 78 del 1975

Decisione
decisa il 1975-03-20, depositata il 1975-03-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:78
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7739

  • Processo penale
  • Atti del dibattimento
  • Cod. proc. pen., art. 462, primo comma, n. 3
  • Lettura delle disposizioni testimoniali rese in istruttoria quando risulti che il teste sia irreperibile
  • Non è violato il diritto di difesa
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione sottopostale quando è già stata dichiarata non fondata con una precedente pronunzia, e non vengono addotti validi argomenti in contrario. (Nella specie era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 462, primo comma, n. 3 del c.p.p., in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della pretesa illegittimità della lettura in dibattimento delle disposizioni dei testi divenuti irreperibili, già dichiarata infondata con la sent. n. 154 del 9 novembre 1973).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 462, primo comma, n. 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1974 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Di Cristina Giuseppe, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974. Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 29 luglio 1974 il tribunale di Palermo, nel procedimento a carico di Di Cristina Giuseppe, ha sollevato questione di legittimità dell'art. 462, primo comma, n. 3, del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 24, comma secondo, della Costituzione; che la sollevata questione ha per oggetto la legittimità della lettura in dibattimento delle deposizioni testimoniali rese in istruttoria, quando risulti che il teste sia irreperibile.
punto 2
Considerato che identica questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte 9 novembre 1973, n. 154, e non viene qui addotto alcun valido argomento in contrario, per cui va dichiarata la manifesta infondatezza della questione (art. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 462, primo comma, n. 3, del codice di procedura penale, sollevata con ordinanza 29 luglio 1974 del tribunale di Palermo in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte 9 novembre 1973, n. 154. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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