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Sez. 3, Sentenza n. 2115 del 09/06/1976 (Rv. 380927 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA - REQUISITO - COABITAZIONE - TEMPORANEA ASSENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380927-01

RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA - REQUISITO - COABITAZIONE - TEMPORANEA ASSENZA - IRRILEVANZA.*

Il requisito della coabitazione, stabilito per la presunzione di responsabilita dei genitori o del tutore per il fatto illecito dei minori non emancipati o soggetti alla tutela, sussiste anche nel caso in cui il minore abbia commesso il fatto illecito durante una temporanea assenza dalla casa d'abitazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)