Sez. U, Sentenza n. 6917 del 21/11/1983 (Rv. 431573 - 01)
SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - IN GENERE - CONFERIMENTO DA PARTE DEL COMUNE A UN PRIVATO DEL GODIMENTO DI UN TEATRO - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DOMANDA DIRETTA A FAR VALERE L'ILLEGITTIMITÀ DELLA REVOCA DEL SUDDETTO ATTO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - IN GENERE - CONFERIMENTO DA PARTE DEL COMUNE A UN PRIVATO DEL GODIMENTO DI UN TEATRO - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DOMANDA DIRETTA A FAR VALERE L'ILLEGITTIMITÀ DELLA REVOCA DEL SUDDETTO ATTO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'atto con il quale il comune conferisca al privato il godimento di un teatro (nella specie, teatro piccinni di Bari) e delle relative attrezzature esula dal rapporto privatistico di locazione, ed integra una concessione amministrativa di bene patrimoniale indisponibile, qualora detto godimento, alla stregua del complessivo contenuto delle clausole che lo regolano, configuri lo strumento attraverso il quale il comune medesimo persegue la finalità di interesse generale di assicurare il funzionamento di quel teatro, con l'offerta alla collettività di un servizio culturale. In tale situazione, pertanto, la controversia promossa dal privato, per far valere l'illegittimità della revoca del suddetto atto ed invocare la prosecuzione del rapporto, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. (V 3062/72, mass n 360829).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)