Sez. 2, Ordinanza n. 3866 del 29/11/1977 Cc. (dep. 18/02/1978) Rv. 138014 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - NEGAZIONE DEL BENEFICIO AD UN COIMPUTATO - AMMISSIBILITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - NEGAZIONE DEL BENEFICIO AD UN COIMPUTATO - AMMISSIBILITA.*
La concessione delle circostanze attenuanti generiche e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale puo prendere in esame oltre che gli elementi indicati nell'art 133 cod pen, ogni altro elemento che possa in concreto essere idoneo a giustificare una mitigazione della pena. Trattandosi di valutazione discrezionale strettamente personale del reo, ben puo il giudice negare il beneficio ad altro coimputato, senza con cio determinare una disparita di trattamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)