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Sez. 3, Sentenza n. 9646 del 06/11/1996 (Rv. 500345 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - PROCEDURA PER IL RILASCIO - OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE | Omissione dell'adempimento procedurale - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500345-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - PROCEDURA PER IL RILASCIO - OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Nel procedimento disciplinato dall'art. 30 legge 27 luglio 1978 n. 392 (procedura del rilascio di immobile locato ad uso non abitativo, dopo la comunicazione del diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza contrattuale ex art. 29 legge citata), l'esperimento del tentativo di conciliazione previsto nel caso di opposizione del convenuto all'ordinanza di rilascio, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado, non è prescritto né a pena di nullità, né a pena di improcedibilità e, quindi, la sua omissione non produce effetti invalidanti sullo svolgimento del rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)