Sez. 5, Sentenza n. 12036 del 25/05/2009 (Rv. 608473 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rappresentanza e difesa del Comune - Art. 24 della legge n. 142 del 1990 - Ufficio intercomunale per la gestione del contenzioso tributario - Sottoscrizione di atti processuali da parte di uno solo dei componenti l'ufficio - Validità - Fondamento - Fattispecie relativa a sottoscrizione di atto di appello.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora la rappresentanza e difesa del Comune siano state attribuite all'ufficio intercomunale per la gestione del contenzioso, costituito a norma dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del quale facciano parte più componenti, gli atti processuali possono essere sottoscritti anche da uno solo di essi, atteso che - in mancanza di norma derogativa interna al Comune - vale la regola generale secondo cui se un potere è attribuito a più persone ciascuna può esercitarlo indipendentemente dalle altre, e che il mandato alle liti conferito a più difensori attribuisce a ciascuno dei delegati il potere di agire disgiuntamente dagli altri, salvo espressa volontà contraria. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'atto di appello da parte di uno solo dei titolari del suddetto ufficio, e superflua la precisazione che alle udienze avrebbe potuto partecipare uno qualunque dei componenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1716, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)