diritto.io

Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici

Testo in vigore al

Art. 5 Facolta' dell'Amministrazione di disporre della cauzione

1. La cauzione sia a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivate dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in piu' durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salve l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

2. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorita' della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonche' per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto al risultati della liquidazione finale. Se la cauzione fu costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione puo', senz'altra formalita', venderli a mezzo di un agente di cambio.

3. L'appaltatore puo' essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 6 Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati.

2. Il domicilio e' eletto presso un ufficio pubblico o preso una persona o ditta legalmente riconosciuta.

3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza dell'Amministrazione, possono essere fatte alla persona dell'appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori od al domicilio eletto.

4. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui in eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma precedente puo' essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto, o a chi ne la le veci.

5. Le intimazioni degli atti giudiziari si fanno col ministero di ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi anche a mezzo degli agenti del Comune o di qualunque altro agente dell'Amministazione.

Art. 7 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

  1. a) il presente capitolato generale:

  2. b) il capitolato speciale dell'appalto;

  3. c) i disegni delle opere che si devono eseguire.

2. Approvato il contratto, l'Amministrazione consegna all'appaltatore copia autentica del contratto stesso, corredata dai documenti che ne tornano parte integrante.

3. Il capitolato speciale ed i disegni devono contenere gli elementi sufficienti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

Art. 8 Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. I contratti di appalto e gli atti di cottimo devono:

  1. 1) indicare la Tesoreria provinciale sulla quale saranno emessi i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore:

  2. 2) indicare il recapito postale al quale saranno inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa;

  3. 3) precisare la scelta fatta dall'appaltatore delle modalita' con le quali la Tesoreria deve effettuare i pagamenti ai sensi delle disposizioni relative alle varie forme di estinzione dei titoli di spesa;

  4. 4) indicare la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore, in conformita' alle norme vigenti, a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo di atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare per qualsiasi causa avvenga e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante. In difetto nessuna responsabilita' puo' attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti a persone non piu' autorizzate a riscuotere.

Art. 9 Spese del contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, quelle di asta, di stampa, compresa quella del capitolato speciale, se sara' stata eseguita, di bollo e registro, della copia del contratto e del documenti e disegni che debbono essergli consegnati, a termini dell'art. 7, nonche' le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione appaltante.

2. La liquidazione di queste spese e' fatta in base alle tariffe vigenti dal capo dell'ufficio presso cui fu stipulato il contratto.

3. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo.

4. Al termine dell'appalto, se l'ammontare definitivo risultera' maggiore di quello previsto in contratto, l'appaltatore dovra' provvedere presso il competente ufficio del registro al pagamento delle imposte complementari dovute sulla differenza tra l'ammontare presunto e quello definitivo dell'appalto. Finche' l'appaltatore non abbia eseguito detto pagamento, non sara' svincolata la cauzione ne' sara' emesso il mandato di saldo.

5. Se invece l'ammontare definitivo dell'appalto risultera' inferiore al previsto, l'appaltatore potra' chiedere la restituzione delle imposte pagate in piu' al momento della registrazione. La restituzione e' disposta dalle competenti autorita' finanziarie su domanda corredata da apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione appaltante entro i 20 giorni successivi a quello dell'accertamento definitivo dell'ammontare, ai termini dell'art. 83 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla imposta di registro. L'appaltatore perde qualsiasi diritto alla restituzione se non presenta la domanda entro il termine stabilito dall'art 137, cpv.

7. Per i contratti di manutenzione, la cui durata sia superiore ad un anno, la liquidazione del piu' o del meno pagato per imposte e' fatta alla fine dell'appalto.

Capo II. Esecuzione dei lavori

Art. 10 Consegna dei lavori

1. La consegna del lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo il deliberamento. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta, di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

2. Nel giorno fissato dall'ingegnere capo e notificato allo appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione dell'ingegnere incaricato di fare la consegna il numero di canneggiatori e operai e gli utensili e materiali necessari per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo i piani, profili e disegni relativi. L'appaltatore deve anche sostenere le spese relative alla consegna e alla verifica e completamento del tracciamento che fosse stato gia' eseguito a cura dell'Amministazione.

3. Effettuato il tracciamento, saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.

4. L'appaltatore e' responsabile della conservazione dei segitali e capisaldi e deve ricollocarli quando siano stati tolti.

5. La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'appaltatore nella forma stabilita dal regolamento a approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

6. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente l'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio, prescindendo in questo caso da tutte le formalita' relative a tale procedimento, prescritte dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

7. Nel caso di risoluzione del contratto e' disposto l'incameramento della cauzione.

8. Se la consegna non avvenga, nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'appaltatore puo' chiedere di recedire dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso dall'Amministrazione appaltante delle spese di cui al precedente art. 9 nonche' ad un rimborso delle altre spese da lui effettivamente sostenute, e comunque non superiori alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

9. 1,50% per la parte di importo fino a 50 milioni; 1% per la eccedenza fino ai 500 milioni a 0,50% per la parte eccedente i 500 milioni. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appalatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

10. Quando ricorrano le condizioni dell'art. 10, ultimo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il capitolato speciale deve stabilire che la consegna viene eseguita in piu' parti.

11. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'Amministrazione per ragioni che non siano da attribuire a cause di forza maggiore, la sospensione non puo', nel complesso, durare oltre 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termina, si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo del presente articolo.

Art. 11 Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti d'idoneita' tecnici e morali, alla quale deve conferire le facolta' necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

2. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

3. Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale giudica sulla regolarita' dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilita'.

4. L'appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla direzione dei lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

5. L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per cio' debba accordare indennita' di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 12 Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni

1. L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformita' del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dall'ingegnere capo o dall'ingegnere direttore dei lavori.

2. E' salva la facolta' dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Art. 13 Variazioni ai lavori

1. L'appaltatore non puo' per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo art. 14, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purche' non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

2. Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori col richiamo dell'intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta.

3. Nei casi di assoluta urgenza il direttore puo' ordinare per iscritto l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 342 della legge sui lavori pubblici.

4. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ma Se siano da eseguire categorie di lavori non prevedute, o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

5. Qualora le variazioni regolarmente ordinate importino, nelle quantita' delle varie specie di opere, come desumibili dal capitolato speciale e dal disegni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore, si fara' luogo ad un equo compenso a favore dell'appaltatore stesso. Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti al fini del presente comma quando le quantita' derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in piu' o in meno delle corrispondenti quantita' originarie. Il compenso non puo' in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto.

6. In caso di controversia sul compenso di cui al precedente comma l'appaltatore puo' promuovere il giudizio arbitrale anche durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 14 Aumento e diminuzione dei lavori

1. L'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori puo' ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in piu' o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che percio' spetti indennita' alcuna all'appaltatore.

2. Oltre tale limite l'appaltatore puo' recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.

3. Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. Raggiunti i sei quinti dell'importo contrattuale o anche prima, ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite, l'Amministrazione ne da' comunicazione all'appaltatore, il quale, nel termine di dieci giorni, deve dichiarare per iscritto alla direzione dei lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni.

4. In quest'ultima ipotesi l'Amministrazione deve rendere note la proprie determinazioni entro i successivi quarantacinque giorni.

5. Ove l'appaltatore, dopo aver ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente prosegua i lavori senza chiedere ne' il recesso ne' nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle stesse condizioni del contratto.

6. Ai fini del presente articolo l'importo dell'appalto e' formato dalla somma risultante dall'aggiudicazione o dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi quando non sia pattuito diversamente, nonche' dell'ammontare dei compensi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, escluse le variazioni dipendenti da revisione dei prezzi.

7. Nella determinazione del sesto quinto agli effetti dell'articolo 344 della legge sui lavori pubblici non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia ove tali aumenti rispetto alle quantita' previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore puo' chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono tenute in conto nella determinazione del sesto quinto agli effetti del primo comma del presente articolo.

8. In caso di dissenso sulla misura del compenso e' accreditata in contabilita' la somma riconosciuta dall'Amministrazione, salvo all'appaltatore il diritto di inserire in contabilita' ordinaria riserve per l'ulteriore richiesta.

Art. 15 Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi e i regolamenti.

2. L'appaltatore non puo' assumere per suoi agenti e capi cantiere se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella condizione e nella misurazione dei lavori.

3. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacita' o grave negligenza.

4. L'appaltatore e' in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonche' dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione, o nell'impiego dei materiali.

Art. 16 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Salve eccezioni prevedute dai capitolati speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio' sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai, per strade o ferrovie di servizio; le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento dei danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo, quelle per dazi di dogana o di consumo sui materiali, tanto, se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se siano stabiliti o accresciuti posteriormente, e qualsiasi altra relativa all'impresa.

2. L'appaltatore deve provvedere i materiali e i mezzi d'opera che gli siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere che occorra eseguire in economia.

3. Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, l'appaltatore deve, a richiesta del direttore, mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade e i ponti di servizio che occorrano per i lavori in economia.

4. L'Amministrazione puo' mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui usi l'appaltatore.

Art. 17 Trattamento del lavoratori

1. Nei contratti sara' stabilito di regola che l'appaltatore e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratti collettivi di lavoro vigenti nella localita' e nel tempi in cui si svolgono i lavori.

2. In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltatore e' avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove egli non provveda l'Amministrazione puo' pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero gia' stati concessi a favore di altri creditori a norma degli articoli 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici.

3. I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.

Art. 18 Danni

1. Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'opera.

Art. 19 Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilita' dell'appaltatore.

Art. 20 Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualita': possono esser messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori, o in caso di controversia, dell'ingegnere capo.

2. L'accettazione dei materiali non e' definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori puo' rifiutare in qualunque tempo, quelli che fossero deperiti dopo la introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termina prescritto dall'ingegnere capo, l'Amministrazione puo' provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualita', si provvede a norma dell'art. 23.

5. Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo.

6. Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualita' superiori a quelle prescritte o di una lavorazione piu' accurata, cio' non gli da' diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico e' fatto come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita' ed il magistero stabiliti dal contratto. Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni del materiali, nella loro consistenza o qualita' ovvero una minor lavorazione, il direttore del lavori, sempre che l'opera ala accettabile senza pregiudizio, puo' applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

7. La direzione dei lavori puo' disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire la idoneita' dei materiali. Lo spese relative sono a carico dell'appaltatore.

Art. 21 Provvista dei materiali

1. L'appaltatore provvede i materiali dove meglio creda purche' essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto salvo che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono provenire.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pie' d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

3. A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' e di aver pagato le indennita' per le occupazioni temporanee.

Art. 22 Sostituzione del luoghi di provenienza dei materiali

1. Qualora il capitolato speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che, per qualsiasi ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre localita' per la estrazione dei materiali stessi, l'appaltatore non, puo' rifiutarsi al cambiamento ordinato per iscritto dall'ingegnere capo.

2. Se il cambiamento importa una differenza in piu' o in meno nel prezzo del materiale, questo e' determinato con le norme stabilite negli articoli 21 e 22 del regolamento approvato cui regno decreto 25 maggio 1895, n. 350.

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano stabiliti nel contratto, l'appaltatore non puo' cambiarli senza l'assenso scritto dell'ingegnere capo.

Art. 23 Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio i lavori che il direttore riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualita', misura o peso, diversi da quelli prescritti.

2. Sulla opposizione dell'appaltatore decide l'ingegnere capo, e, qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costituzione, ne riferisce all'ingegnere capo, il quale puo' ordinate le necessarie verificazioni. Quando i vizi di costruzione, siano accertati le spese delle verificazioni sono a carico dell'appaltatore in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 24 Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

1. Nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si stabiliscano termini maggiori, questi devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

2. Il compenso per quanto riguarda I danni alle opere, e' limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

3. Nessun compenso e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso e' tenuto a rispondere.

4. Frattanto l'appaltatore non puo', sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione del lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a nomina dell'art. 348 della legge sul lavori pubblici.

5. Nessun compenso e' dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ad in generale degli oggetti indicati nell'art. 16 del presente capitolato.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi di acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti a termini dell'art. 48 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Mancando la misurazione l'appaltatore puo' dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa solo quella testimoniale.

Art. 25 Norme per la misurazione dei lavori

1. Per tutte le opere dell'appalto, le quantita' di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nei capitolati speciali.