Sez. 3, Sentenza n. 151 del 14/01/1967 (Rv. 325856 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - RILASCIO - OPERATIVITA DEL RELATIVO ORDINE NEI CONFRONTI DI QUALSIASI DETENTORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - DESTINATARIO DELL'ORDINE DI RILASCIO.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - RILASCIO - OPERATIVITA DEL RELATIVO ORDINE NEI CONFRONTI DI QUALSIASI DETENTORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - DESTINATARIO DELL'ORDINE DI RILASCIO.*
L'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio e operativo non soltanto nei confronti della parte cui la statuizione e rivolta, bensi anche nei confronti di chiunque si trovi a detenere i beni nel momento in cui esso viene coattivamente posto in esecuzione. Nella esecuzione per rilascio non possono ritenersi legittimati allo specifico rimedio dell'opposizione, ex art. 615 cod.proc.civ., soggetti diversi dal destinatario del relativo ordine. (Conf. Sulla prima parte 3271-53, n.2491-51 sulla seconda parte 2616-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)