Sez. 3 - , Sentenza n. 23483 del 01/07/2020 Ud. (dep. 03/08/2020) Rv. 279862 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Procedura semplificata - Artt. 214-216, d.lgs. n. 152 del 2006 - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Presentazione della comunicazione di inizio attività - Decorso del termine di 90 giorni - Consolidamento del titolo abilitativo - Sussistenza - Rilascio dell'a.u.a. da parte dell'autorità competente - Necessità - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di recupero di rifiuti non pericolosi, l'effetto del consolidamento del titolo abilitativo ambientale deriva dall'intervenuto decorso del termine di novanta giorni dalla data di comunicazione di inizio dell'attività in forma semplificata, senza la necessità di attendere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale da parte dell'autorità competente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 214 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 215, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 216, DPR 13/03/2013 num. 59 art. 3 com. 3, DPR 13/03/2013 num. 59 art. 4 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)