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Sez. 1, Sentenza n. 13157 del 29/12/1995 (Rv. 495236 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'ADOZIONE DEI CONIUGI ASPIRANTI ADOTTANTI | Provvedimento della Corte d'appello confermativo del decreto del Tribunale per i minorenni che nega l'idoneità predetta - Inoppugnabilità - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495236-01

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'ADOZIONE DEI CONIUGI ASPIRANTI ADOTTANTI

In tema di adozione internazionale, il provvedimento camerale con il quale la Corte d'appello decide sul reclamo proposto avverso il decreto del tribunale dei minorenni, che nega la dichiarazione di idoneità all'adozione di minori stranieri di cui agli artt. 30 e 6 della legge n. 184 del 1983, non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto trattasi di provvedimento che manca di definitività, non essendo preclusa la rinnovazione dell'istanza per l'accertamento della detta idoneità, e che non incide su diritti o status dei richiedenti, né risolve un conflitto fra contrapposti interessi, ma che conclude soltanto un procedimento (di volontaria giurisdizione) volto alla tutela dell'unico interesse considerato dalla citata legge, che è quello del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)