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Sez. 1, Ordinanza n. 5722 del 13/03/2026 (Rv. 678467-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Art. 5 l.fall. - Valutazione delle condizioni economiche necessarie - Criterio di normalità dell'esercizio - Stato di impotenza funzionale non transitoria - Presupposti - Apprezzamento di fatto - Incensurabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 2026-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678467-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE

Lo stato di insolvenza dell'imprenditore, rilevante ex art. 5 della l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, non è escluso né dal superamento dell'attivo sul passivo né dall'assenza di inadempimenti esteriormente apprezzabili, risolvendosi in una situazione non transitoria di impotenza funzionale a soddisfare regolarmente le obbligazioni inerenti all'impresa, desumibile, secondo un criterio di normalità economica, dall'incapacità di produrre redditività idonea alla copertura delle esigenze aziendali, in primo luogo debitorie, nonché dall'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni patrimoniali, costituendo il relativo accertamento un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)