Sez. 1, Sentenza n. 17843 del 13/12/2002 (Rv. 559236 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Giudizio di ottemperanza - Natura giurisdizionale - Attività di interpretazione della pronuncia oggetto del giudizio - Responsabilità - Esclusione - "Ex" art. 2, comma secondo, legge n. 117 del 1988 - Configurabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
Posto che l'attività del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza ha natura giurisdizionale, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 è da escludere che dia luogo a responsabilità l'attività di interpretazione, in esso condotta, della pronuncia oggetto del giudizio, mirante ad individuarne l'effettivo tenore e l'ambito oggettivo ai fini dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)