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Sez. 3, Sentenza n. 15605 del 31/03/2011 Ud. (dep. 19/04/2011) Rv. 250151 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Lottizzazione abusiva - Area agricola - Trasformazione in area con destinazione residenziale - Reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250151-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Integra il reato di lottizzazione abusiva il frazionamento e la predisposizione di un terreno agricolo alla realizzazione di più edifici aventi natura e destinazione residenziale, in quanto trattasi di attività edificatoria fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo del fondo ed incompatibile con l'originaria vocazione dell'area. (In motivazione la Corte ha precisato che il mero possesso della qualifica di imprenditore o bracciante agricolo non è, di per sè, sufficiente ad escludere il reato).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)