Sez. 6, Sentenza n. 8309 del 21/06/1996 Ud. (dep. 05/09/1996) Rv. 206140 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - TERMINI - IN GENERE | Termine di quindici giorni previsto in caso di redazione della sentenza subito dopo la deliberazione - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 cost. in relazione alla eccessiva brevità - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - TERMINI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione per l'eccessiva brevità del termine concesso per l'impugnazione e la redazione dei motivi nel caso in cui alla deliberazione della decisione segua immediatamente la motivazione della sentenza poiché la graduazione del termine di impugnazione in relazione alla difficoltà della decisione è ancorata a criteri ragionevoli ed è inoltre funzionale ad una accelerazione dei procedimenti, anch'essa strumentale alla realizzazione di un interesse degno di tutela.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)