Sez. 3 - , Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 (Rv. 653574 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA | Presunzione di uguale concorso di colpa - Funzione sussidiaria - Accertamento della colpa di uno dei conducenti - Superamento della presunzione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA
In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito il quale, anzichè ricorrere al criterio sussidiario della presunzione di eguale concorso di colpa, aveva rigettato sia la domanda attorea che quella riconvenzionale sul presupposto che il tenore delle prove testimoniali non consentiva di ritenere provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)