Sez. 4, Sentenza n. 18558 del 26/01/2005 Ud. (dep. 18/05/2005) Rv. 231537 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Destinatari della norma - Dispositivi di sicurezza - Carenza originaria - Titolare dell'impresa - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di individuazione dei destinatari degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora si tratti di violazioni connesse all'originario impiego dei macchinari, non dotati cioè sin dall'inizio dell'uso dei mezzi di protezione a tutela dell'incolumità dei lavoratori, i titolari dell'impresa, ancorché non preposti concretamente alla vigilanza sul lavoro dipendente, non sono esenti da responsabilità in ordine all'applicazione delle norme antinfortunistiche. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'amministratore delegato della società precisando che la violazione dell'art. 68 d.P.R. n.547 del 1955 sussiste laddove sia possibile impedire radicalmente ogni contatto fisico tra il lavoratore e la macchina, e venga invece installata soltanto una protezione - come nella fattispecie - facilmente aggirabile da parte del lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)