Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7605 del 23/03/2017 (Rv. 643667 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Modifiche introdotte dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 – Possibilità di definire il ricorso in camera di consiglio in forza di un’ipotesi diversa da quella proposta – Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
In tema di giudizio di cassazione, anche dopo le novità introdotte nell’art. 380-bis c.p.c. dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, il procedimento può essere definito con rito camerale ove ricorra un’ipotesi diversa da quella opinata nella proposta del relatore, atteso che la detta disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza soltanto se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge del 2016 num. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)