Sez. 1, Sentenza n. 4788 del 05/10/1998 Cc. (dep. 18/11/1998) Rv. 211802 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Regole derogatorie - Applicabilità ai procedimenti riguardanti giudici popolari - Esclusione - Ragione.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI
L'art. 11 cod. proc. pen. costituisce un'evidente eccezione al principio generale del giudice naturale, così come individuato dal codice di rito, e trova la sua ragion d'essere nella necessità di assicurare in ogni caso l'imparzialità del giudice che potrebbe essere compromessa nei casi in cui giudicandi e giudicanti fossero legati da particolari rapporti di comunanza professionale territoriale e quindi di frequentazioni quotidiane. Allorquando, peraltro, tale comunanza risulta meramente occasionale e temporanea, sì che non è tanto l'esercente una pari attività giudiziaria nel distretto che si deve giudicare come parte privata (sia essa indagato o parte offesa o danneggiato), quanto il soggetto comune che, solo occasionalmente, ha esercitato o sta esercitando temporaneamente una simile attività, deve prevalere il principio generale della competenza del giudice naturale precostituito per legge previsto dall'art. 25 della Costituzione, rispetto a quello eccezionale previsto dall'art. 11 cod. proc. pen. Ne consegue che al giudice popolare non si applicano le regole derogatorie della competenza stabilite nel citato art. 11.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)