Sez. 1, Sentenza n. 4279 del 02/07/1981 (Rv. 414959 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - IN GENERE - FONDATA SULLA INDISPONIBILITA DEI DIRITTI REGOLATI DAL CONTRATTO O SULLA ILLICEITA DELL'OGGETTO, DELLA CAUSA O DEI MOTIVI COMUNI AD ENTRAMBI I CONTRAENTI - ESISTENZA, NEL CONTRATTO, DI UNA CLAUSOLA PER COMPROMESSO IRRITUALE INCLUDENTE ANCHE LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA INVALIDITA DEL CONTRATTO - DOMANDA DI NULLITA - PRECLUSIONE DERIVANTE DA TALE CLAUSOLA - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - IN GENERE - FONDATA SULLA INDISPONIBILITA DEI DIRITTI REGOLATI DAL CONTRATTO O SULLA ILLICEITA DELL'OGGETTO, DELLA CAUSA O DEI MOTIVI COMUNI AD ENTRAMBI I CONTRAENTI - ESISTENZA, NEL CONTRATTO, DI UNA CLAUSOLA PER COMPROMESSO IRRITUALE INCLUDENTE ANCHE LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA INVALIDITA DEL CONTRATTO - DOMANDA DI NULLITA - PRECLUSIONE DERIVANTE DA TALE CLAUSOLA - INSUSSISTENZA.*
La proponibilita della domanda, diretta a far valere la nullita di un contratto, perche investe diritti o situazioni sottratte alla disponibilita delle parti, ovvero per illiceita dell'oggetto, della causa o dei motivi comuni ad entrambi i contraenti, non trova ostacolo nella presenza, in tale contratto, di una clausola per compromesso irrituale, con cui si dia mandato collettivo ad un arbitro per la composizione amichevole, con ampi poteri accertativi o transattivi, di ogni relativa contesa, ancorche inerente alla validita del contratto stesso, atteso che la suddetta clausola, rivolta a porre in essere un negozio di secondo grado, che trae la sua ragione e funzione da quello nel cui contesto viene inserita, non puo sopravvivere, a differenza di quella per arbitrato rituale, alle indicate cause di nullita, le quali implicano il venir meno della stessa fonte del potere degli arbitri. (V 3003/72, mass n 360762).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1966, Cod. Civ. art. 1972, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)